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Nov 11 2015

C.1551 - Camera, disegno di legge - presentato da Alessandro NACCARATO (PD)

Nuove norme per contrastare la prostituzione C. 1551 EPUB Proposta di legge presentata il 6 settembre 2013 Atto a cui si riferisce: C.1551 Nuove norme per contrastare la prostituzione XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1551 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NACCARATO Nuove norme per contrastare la prostituzione Presentata il 6 settembre 2013 Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dalla volontà di trovare una risposta concreta ai problemi connessi all'esercizio della prostituzione. In particolare si intende contrastare e sanzionare la domanda di prestazioni sessuali. Inoltre si perfezionano gli strumenti legislativi introdotti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota anche come «legge Merlin», introducendo due nuovi divieti: il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e il divieto di chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione. La ragione principale di questo approccio muove dalla consapevolezza che qualsiasi tentativo di contrastare la prostituzione deve considerare non solo l'offerta, ma anche la domanda di prestazioni sessuali. Infatti, prevedere misure legislative per contrastare l'esercizio della prostituzione senza occuparsi di quanti si avvalgono delle prestazioni rischia di essere un approccio superficiale, carico di ipocrisia, ma, soprattutto, inefficace e inadeguato. La prostituzione ha due componenti inscindibili e complementari: chi offre e chi chiede le prestazioni sessuali. Ed è per questo che qualsiasi provvedimento con la finalità di contrastare la prostituzione deve sanzionare entrambe le componenti. Nella legislazione sulla prostituzione deve essere superato e accantonato il punto di vista di chi vorrebbe difendere la libertà di coloro che si avvalgono del sesso a pagamento. Infatti deve essere affermato con forza che queste presunte «libertà» sono esercitate nei confronti di persone che libere non sono. Si tratta di soggetti deboli, a volte poco più che adolescenti, privati spesso dei documenti, sradicati dal loro Paese, non in grado di difendersi e di reagire; donne in alcuni casi vendute ripetutamente come oggetti, a volte costrette con la forza o «esportate» con l'inganno. Il cliente agisce, forse perfino conoscendo questa situazione, e diventa lui stesso uno sfruttatore poiché induce con la sua domanda quel traffico di donne che porta con sé delinquenza e criminalità. È necessario perciò affrontare il problema del contrasto alla prostituzione anche dal punto di vista del cliente-sfruttatore, attraverso l'inasprimento delle pene di carattere penale e pecuniario a suo carico e prevedendo l'aumento della pena in caso di reiterazione di comportamenti illeciti. Inoltre, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di individuare norme realmente efficaci per contrastare le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta e, successivamente, lo sfruttamento delle ragazze – prevalentemente provenienti da Paesi stranieri con condizioni economiche e sociali di gran lunga peggiori di quelle italiane – sul nostro territorio, riducendole a una condizione di vera e propria schiavitù. La presente proposta di legge ha anche l'obiettivo di fornire alle amministrazioni locali, che sono in prima linea nel fronteggiare gli effetti della prostituzione, strumenti efficaci e praticabili di contrasto. Appare necessario e urgente, infatti, che il legislatore aiuti e sostenga gli interventi degli enti locali inserendo nell'ordinamento legislativo norme e sanzioni specifiche, sostenendo anche economicamente l'azione delle amministrazioni locali, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di prevenzione e di recupero sociale delle vittime dello sfruttamento ai fini della prostituzione. Con queste premesse la presente proposta di legge introduce i due divieti illustrati e sanziona i comportamenti vietati con adeguate pene pecuniarie e con la previsione del sequestro dell'automezzo del cliente. Nel caso di prostitute clandestine o minorenni, la pena per il cliente è particolarmente severa e prevede anche la reclusione per contrastare sia il fenomeno dell'immigrazione clandestina sia quello, ancora peggiore, della pedofilia. torna su PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Divieto di esercizio della prostituzione). 1. È vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Art. 2. (Divieto di chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione). 1. È vietato chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione. Art. 3. (Sanzioni). 1. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chiede prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro. 2. Chiunque, a bordo di un autoveicolo, chiede prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro e con il sequestro dell'autoveicolo per tre mesi. 3. Chiunque, al fine di esercitare la prostituzione, sosta in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro. 4. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero di una persona straniera presente in Italia e non in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Chiunque, già sanzionato ai sensi di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, si rende artefice di reiterazioni dei comportamenti illeciti di cui ai medesimi commi è sottoposto a un aumento di pena, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale. 6. Chiunque, in associazione con altri, promuove, costituisce e organizza deliberatamente un'associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione è sottoposto a un aumento delle pene di cui all'articolo 416 del codice penale pari a un massimo di due terzi; chiunque, in associazione con altri, si rende colpevole di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati quali l'induzione, lo sfruttamento e il favoreggiamento o il reclutamento della prostituzione è sottoposto a un aumento delle pene di cui al citato articolo 416 del codice penale da un terzo alla metà. Art. 4. (Sostegno agli enti locali per la prevenzione e per il recupero sociale nell'ambito della lotta alla prostituzione). 1. L'ammontare complessivo degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati previsti dall'articolo 600-bis del codice penale, dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, nonché dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge è destinato all'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed è espressamente finalizzato a sostenere le iniziative promosse sul territorio dagli enti locali per la prevenzione e per il recupero sociale nell'ambito della lotta alla prostituzione.