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Nov 11 2015

C.2503 - Camera, disegno di legge - presentato da Gian Luigi GIGLI (PI-CD)

Introduzione dell'articolo 602-quinquies del codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione C. 2503 EPUB Proposta di legge presentata il 1° luglio 2014 Atto a cui si riferisce: C.2503 Introduzione dell'articolo 602-quinquies del codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2503 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati GIGLI, SBERNA, DELLAI, FITZGERALD NISSOLI, BINETTI, SANTERINI, BUTTIGLIONE, FAUTTILLI Introduzione dell'articolo 602-quinquies del codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione Presentata il 1 luglio 2014 torna su Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è finalizzata ad innovare l'ordinamento in un settore molto controverso, quello delle regole in materia di prostituzione, ove sono evidenti numerose criticità, dovute prima di tutto alla persistenza di una cultura sessista, apologetica nei confronti dei clienti (primi sfruttatori del fenomeno) e al tempo stesso estremamente punitiva per quanto concerne le cosiddette «operatrici del settore». In secondo luogo, i dati forniti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta alla droga (Unodoc) mostrano che oggi il fenomeno prostitutivo è prevalentemente legato alla tratta di esseri umani. Le prostitute, quindi, non soltanto sono oggetto di una tratta disumana, come fossero carne da macello sessuale, ma sono anche punite da una legge che non tiene conto dei loro basilari diritti di esseri umani, già violati nella propria intimità e molto spesso soggetti ad ulteriori maltrattamenti che ridimensionano fortemente, fino ad annullarla, la loro dignità. Nonostante una disciplina così punitiva, il fenomeno non è assolutamente in diminuzione, stando alle stime più attuali: da recenti studi si stima una media di 9 milioni di italiani che almeno una volta nella vita hanno usufruito di prestazioni sessuali dietro compenso. La frequenza di tali rapporti, peraltro, è molto elevata in media, arrivando tali rapporti (secondo alcune stime) ad essere consumati fino ad una volta a settimana nel 20 per cento e a due volte a settimana nel 70 per cento degli uomini. Peraltro, tutta la recente giurisprudenza della Corte di cassazione è volta a confermare un atteggiamento di apertura sul fenomeno, mantenendo però sempre più saldi divieti per quanto concerne lo sfruttamento, ma soprattutto decidendo con rigore e severamente sui casi di prostituzione minorile. Con la recente sentenza n. 51062 del 2013 in materia, la Corte di cassazione ha rigettato un ricorso della procura della Repubblica di Rimini, sostanzialmente ribadendo che la prostituzione non costituisce reato, mentre sono reati tutti gli atti di contorno che comportano atti osceni, sfruttamento della prostituzione e prostituzione minorile. Tale sentenza ha pertanto indirettamente ribadito, inoltre, come la normativa in materia necessiti di un'approfondita e urgente revisione, attenendosi ai modelli comparati di riferimento maggiormente virtuosi. Dal punto di vista del diritto comparato, i modelli prevalenti sono tre: 1) secondo il modello cosiddetto «proibizionista» la prostituzione è vietata e perseguita penalmente. Secondo questo modello è reato offrire prestazioni sessuali a pagamento. Sono anche punite tutte le attività di contorno alla prostituzione, come lo sfruttamento della prostituzione, l'induzione e il favoreggiamento. Una variante significativa è costituita dal modello cosiddetto «neoproibizionista», vigente in Svezia, Islanda e Norvegia, che tende a depenalizzare l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, ma introduce il divieto di acquisto di prestazioni sessuali; 2) il modello cosiddetto «abolizionista» non considera legale l'attività di prostituzione ma tende prevalentemente a punire l'attività di contorno alla prostituzione, quali lo sfruttamento, il reclutamento e il favoreggiamento, piuttosto che l'attività di prostituzione tout court; 3) il modello cosiddetto «regolamentarista» considera la prostituzione come un'attività del tutto lecita e liberamente esercitabile come una qualsiasi attività commerciale e ne regolamenta attentamente le forme di esercizio per assicurare che non vi siano fenomeni di sfruttamento o costrizione e per fare in modo che sia tutelata la dignità di chi si prostituisce. Una variante del modello «regolamentarista» è il modello cosiddetto «neo-regolamentarista», teso alla semplificazione normativa finalizzata a depenalizzare l'attività sessuale fra adulti consenzienti nei contesti commerciali. Tra questi modelli, dopo un'attenta analisi degli effetti, attraverso una comparazione delle statistiche ad essi relative, è certamente il più aderente alle esigenze della società italiana quello cosiddetto «neo-proibizionista», anche definito modello «svedese», in quanto introduce interventi mirati a non caricare di ulteriori condanne chi è già stato condannato dalla vita a subire soprusi e umiliazioni, in quanto oggetto di una tratta disumana di esseri umani, e provvede a colpire, in maniera progressiva, il cliente che, nei fatti, fa parte a pieno titolo della catena di sfruttamento. Questo modello legislativo, il cosiddetto modello «nordico-svedese», è raccomandato nella recente risoluzione 2013/2103 (INI) del Parlamento europeo sullo sfruttamento sessuale e sulla prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere, approvata il 26 febbraio 2014. Dal punto di vista statistico, in un recente studio molto accurato, pubblicato sul «Michigan Journal of International Law», si è evidenziato come la legge svedese sia davvero stata capace di portare a una riduzione molto sensibile del fenomeno. I dati riportati nello studio lasciano emergere un importante mutamento di tipo sia quantitativo che qualitativo. In Svezia, infatti, nel 1995 si stimava un numero approssimativo di 3.000 prostitute, mentre nel 2008 si è scesi a circa 300 prostitute di strada e a 350 donne e uomini che esercitano la prostituzione attraverso annunci in rete. Per fare un raffronto comparativo, la Svezia ha un decimo delle prostitute della Danimarca, a fronte di una popolazione quasi doppia. Inoltre, il numero di uomini che riferisce di aver comprato sesso scende dal 12,7 per cento del 1996 al 7,6 per cento del 2008. Il mutamento, oltre all'effetto deterrente che ovviamente si accompagna all'adozione di tale normativa, è anche di percezione del fenomeno, come evidenzia l'aumento della percentuale degli uomini favorevoli alla punizione del cliente, che passa dal 20 per cento del 1996 al 60 per cento del 2008. Tale normativa è sicuramente un esempio da seguire, che in questa sede ci apprestiamo quindi a recepire, attraverso la presente proposta di legge, composta da tre articoli. All'articolo 1 si prevede l'abrogazione dell'articolo 5 della cosiddetta «legge Merlin». All'articolo 2 si introduce nel codice penale il divieto di acquisto di servizi sessuali, in analogia con il modello cosid- detto svedese. All'articolo 3 si prevede la stipula di convenzioni con le comunità e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate in attività di contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione al fine di istituire percorsi di recupero sociale dei clienti. torna su PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Depenalizzazione dell'attività di prostituzione). 1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogato. Art. 2. (Introduzione dell'articolo 602-quinquies del codice penale, in materia di divieto di acquisto di servizi sessuali). 1. Dopo l'articolo 602-quater del codice penale è inserito il seguente: «Art. 602-quinquies – (Divieto di acquisto di servizi sessuali). – Chiunque ottenga rapporti sessuali occasionali a pagamento è condannato per l'acquisto di servizi sessuali ad una multa da euro 500 a euro 2.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di recidiva, l'importo della multa comminata al soggetto ai sensi del primo comma è raddoppiato. In caso di terza commissione del reato l'importo della multa comminata al soggetto ai sensi del primo comma è triplicato. In caso di reiterazione del reato per più di tre volte, il soggetto che ha commesso il reato è condannato alla reclusione da tre mesi a un anno. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche se il pagamento è stato promesso o effettuato da terzi. La pena di cui al quarto comma può essere sostituita, su richiesta del condannato e per non più di una volta, dalla frequentazione di un corso di recupero sociale per un periodo non inferiore a tre mesi. In caso di esito positivo del percorso il giudice fissa un'udienza e dichiara estinto il reato; in caso di esito negativo, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva e il ripristino di quella sostituita». 2. Gli introiti derivanti dalle multe comminate ai sensi dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 602-quinquies del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono destinati al Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. Art. 3. (Convenzioni per l'istituzione di percorsi di recupero sociale). 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate in attività di contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione al fine di istituire percorsi di recupero sociale.