Blog

Nov 11 2015

Locazione e prostituzione, quando si rischia una condanna per favoreggiamento?

Concedere in locazione una casa ad una persona che si prostituisce non vuol essere, automaticamente, condannabile per il reato di sfruttamento della prostituzione. Non risponde del reato di favoreggiamento della prostituzione, chi concede in locazione un appartamento ad una persona che esercita la prostituzione, pur sapendo di questa attività e pur conoscendo le intenzioni di adibire quella casa al meretricio. Questo, in linea di massima, il contenuto della sentenza n. 33160 resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 31 luglio 2013. Insomma, affittare una casa ad un uomo o una donna che, si sa, la useranno per prostituirsi, non è reato anche se la propria abitazione sarà utilizzata per quell'attività. Tutto ruota attorno al numero di persone che esercitano l'attività del meretricio. Abitazione, locazione e prostituzione Era il 1958 quando il Legislatore, con la legge n. 75, ben più nota come legge Merlin, ha sancito la messa al bando delle case di tolleranza. Di fatto, ad oggi, la situazione è questa: esercitare l'attività di prostituzione così come andare con una persona che si prostituisce non è reato (salvi, ad esempio, i casi di minore età); è reato, però, tutto ciò che gira attorno a quest'attività. Giusto così? Ad ognuno la propria opinione. Non è questa l'occasione di critica delle politiche legislative; qui stiamo dando conto di una sentenza. Ai sensi dell'art. 3, primo comma nn. 1 e 2, l. n. 75/58: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; 2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione […]. Insomma chi ha una casa e la trasforma in un luogo definibile alla stregua d'un bene aziendale (in questo caso l'attività d'impresa sarebbe la prostituzione) è punibile anche con la reclusione. Numero di prostitute in casa Locazione di una casaIl numero delle persone che si prostituiscono in una stessa casa è determinante ai fini della punibilità del proprietario dell'abitazione. E' questo, in sostanza, il concetto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33160. Si legge nel provvedimento che secondo il prevalente e più convincente orientamento di questa Corte, per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nella L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, nn. 1 e 2 è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il meretricio (Sez. 3, 19.5.1999, n. 8600, Campanella, m. 214228); e per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur rudimentale forma di organizzazione, (alla stregua di quanto avveniva nelle c.d. case di tolleranza, diffuse prima della legge Merlin) (Sez. 3, 16.4.2004, n. 23657, Rinciari, m. 228971). Da questa premessa è stata poi coerentemente tratta la conseguenza che Il reato di chi, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore conceda in locazione l'immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà nella casa locata autonomamente e per proprio conto (Sez. 3, 19.5.1999, n. 8600, Campanella, m. 214228, cit.) e che Non integra il reato di locazione di immobile al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione un appartamento all'interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna (Sez. 3, 16.4.2004, n. 23657, Rinciari, m. 228971, cit.) (Cass. 31 luglio 2013 n. 33160). Le sentenze parlano di donne, ma si tratta di un retaggio: si prostituiscono anche gli uomini e quindi si può sfruttare anche l'uomo prostituto è per questo che abbiamo volutamente parlato di persona che esercita la prostituzione. Fatta questa considerazione, vediamo come la Corte ha proseguito nella sua motivazione di assoluzione del proprietario di casa. Questo orientamento è stato da ultimo ulteriormente confermato da Sez. 3, 28.9.2011, n. 38941, Pastorelli, m. 251385 (che ha anche rilevato come non convince il contrario indirizzo: Sez. 3, 5.11.1999, n. 2730, Gori, m. 215760; Sez. 3, 27.2.2007, n. 21090, Petrosillo, m. 236739), alle cui considerazioni, per brevità, si fa qui richiamo. In sostanza, per ravvisare una casa di prostituzione e quindi per integrare il reato è necessario che, all'interno della stessa casa, vi sia un minimo di stabile organizzazione della prostituzione, implicante una pluralità di persone esercenti contestualmente il meretricio negli stessi locali, e l'intervanto di un soggetto che predisponga, sovrintenda e sfrutti l'attività delle persone che si prostituiscono, appunto alla stregua di quanto avveniva prima della legge Merlin nelle c.d. case di tolleranza (Cass. 31 luglio 2013 n. 33160). Casa, quindi, è un termine utilizzato come una sorta di riferimento a casa di tolleranza e quindi ad ambiente specificamente e stabilmente adibito all'esercizio di più persone della prostituzione. Insomma casa quasi come si trattasse di un riferimento ad un'azienda e non semplicemente a luogo di dimora. link del articolo: http://www.lavorincasa.it/locazione-e-prostituzione-quando-si-rischia-una-condanna-per-favoreggiamento/