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Nov 11 2015

Prostituzione: cosa è lecito e cosa non lo è

La prostituzione – che consiste nell’avere rapporti sessuali con altra persona in cambio di un compenso – è un’attività moralmente considerata deplorevole, ma non è vietata dalla legge. Vediamo, nel dettaglio, quali condotte collegate alla prostituzione sono considerate illecite e quali invece non lo sono. – È illecito agevolare o favorire la prostituzione o indurre alla prostituzione altre persone. Anche il solo accompagnare una prostituta sul luogo prescelto per la sua attività può costituire favoreggiamento alla prostituzione. – Di conseguenza, compie una condotta penalmente sanzionata chi tiene case di prostituzione, poiché, così facendo, inevitabilmente finisce per favorire e indurre altre persone alla prostituzione. PUBBLICITÀ È considerata “casa di prostituzione” una abitazione adibita appositamente a tale scopo, a prescindere da quanto sia grande o da quante persone vi esercitino l’attività di meretricio. Così, è illecito tenere un immobile anche per una sola donna. – Al contrario, non è vietato, per una prostituta, ricevere i propri clienti nella propria abitazione, in quanto il domicilio ove costei vive non viene considerato come “casa di prostituzione”. – Non è punibile penalmente la persona che eserciti la prostituzione per strada, a meno che: 1) lo faccia con abiti molto succinti o con pose oscene: in tal caso, commette un oltraggio al pubblico pudore; 2) inviti i passanti, con parole o gesti, al libertinaggio (in tal caso viene applicata una sanzione amministrativa di 92€ circa); 3) consumi i rapporti sessuali in macchina e in luoghi comunque accessibili al pubblico. – È punibile colui che gestisca un hotel, un bar, una pensione, un centro estetico, una discoteca e sia consapevole, tollerandolo, che delle persone esercitino il meretricio all’interno della propria attività commerciale. Una importante sintesi del tema è fornita da una sentenza del Tribunale di Padova [1]. Ivi si chiarisce che l’esercizio della prostituzione – che di per sé, come detto, non costituisce reato – integra comunque un’attività riprovata dall’ordinamento. Pertanto essa può essere il presupposto per l’irrogazione di una misura preventiva come il foglio di via, quando nel caso concreto, avvenga con modalità tali da far presumere il compimento di retati contro i minorenni o contro la sanità e la sicurezza. Dette modalità non possono essere considerate il semplice esercizio del meretricio sulla pubblica via. [1] Trib. Padova, sent. 21-22 marzo 2012 n. 637. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/14597_prostituzione-cosa-e-lecito-e-cosa-non-lo-e#sthash.h1Y1f2oo.dpuf link del articolo: http://www.laleggepertutti.it/14597_prostituzione-cosa-e-lecito-e-cosa-non-lo-e