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Nov 11 2015

Prostituzione, favoreggiamento, sfruttamento, appartamento, locazione

Cassazione penale, sez. III, sentenza 28/09/2015 n° 39181 Pubblicato il 23/10/2015 Non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione. Infatti, se la locazione non è concessa allo scopo specifico di esercitare nell'immobile locato una casa di prostituzione (nel qual caso ricorrerebbe l'ipotesi di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 2), la condotta del locatore non configura propriamente un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest'ultima di realizzare il suo diritto all'abitazione. Cioè l'aiuto (o più esattamente il negozio giuridico) riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non la sua attività di prostituta. Allo stesso modo la locazione di un appartamento, anche per svolgervi l'attività di prostituzione, potrebbe integrare il reato di sfruttamento della prostituzione qualora vi fosse la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, traesse un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui. (1-2) (*) Riferimenti normativi: art. 3, L. 20 febbraio 1958 n. 75. (1) Cfr., in senso conforme, Cass. Pen., sez. III, sentenza 23 febbraio 2012, n. 7076 e Cass. Pen., sez. III, sentenza 31 luglio 2013, n. 33160. (2) Cfr., in senso contrario, Cass. Pen., sez. III, sentenza 23 maggio 2007, n. 35373. (Fonte: Massimario.it - 26/2015. Cfr. nota di Filippo Lombardi e nota su Altalex Esami e Concorsi - Schede di Giurisprudenza)