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Nov 11 2015

S.1916 - Senato, disegno di legge - presentato da Lucio ROMANO (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI)

Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali e altre norme in materia di prostituzione Testo DDL 1916 Atto a cui si riferisce: S.1916 Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali e altre norme in materia di prostituzione Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1916 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori ROMANO, ZIN, DI BIAGIO, MASTRANGELI, MOLINARI, DALLA ZUANNA e CONTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2015 Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies nel codice penale, concernenti il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è finalizzato a innovare l'ordinamento in materia di contrasto alla prostituzione, un fenomeno dal significativo impatto sociale ed etico. Numerose le criticità , tra le quali il persistere di una cultura sessista con lo sfruttamento del corpo femminile, da cui il gravissimo vulnus alla sua dignità ; il nascondimento sociale dei cosiddetti clienti, primi sfruttatori del fenomeno; l'azione diffusa di una vera e propria tratta di esseri umani, anche minori, dalle evidenti implicazioni penali. Il fenomeno della prostituzione non è certamente diminuito negli ultimi anni. Stime recenti rilevano una media di 9 milioni di italiani che almeno una volta nella vita hanno usufruito di prestazioni sessuali dietro compenso e che la frequenza di tali rapporti, peraltro, sia in media molto elevata. Necessita un'approfondita e urgente revisione legislativa che si attenga a modelli comparati di riferimento maggiormente virtuosi. Dal punto di vista del diritto comparato, i modelli prevalenti sono tre: 1) modello «proibizionista»: la prostituzione è vietata e perseguita penalmente. Secondo questo modello è reato offrire prestazioni sessuali a pagamento. Sono anche punite tutte le attività di contorno alla prostituzione, come lo sfruttamento della prostituzione, l'induzione e il favoreggiamento. Una variante significativa è costituita dal modello cosiddetto «neoproibizionista», vigente in Svezia, Islanda e Norvegia, che tende a depenalizzare l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, ma introduce il divieto di acquisto di prestazioni sessuali; 2) modello «abolizionista»: non considera legale l'attività di prostituzione ma tende prevalentemente a punire l'attività di contorno alla prostituzione, quali lo sfruttamento, il reclutamento e il favoreggiamento, piuttosto che l'attività di prostituzione tout court; 3) modello «regolamentarista»: considerata la prostituzione come un’attività del tutto lecita e liberamente esercitabile come una qualsiasi attività commerciale e ne regolamenta attentamente le forme di esercizio per assicurare che non vi siano fenomeni di sfruttamento o costrizione e per fare in modo che sia tutelata la dignità di chi si prostituisce. Una variante del modello «regolamentarista» è il modello cosiddetto «neo-regolamentarista», teso alla semplificazione normativa finalizzata a depenalizzare l'attività sessuale fra adulti consenzienti. Tra questi modelli, dopo un'attenta analisi degli effetti con la comparazione delle statistiche relative, il più aderente alle esigenze della società italiana è quello cosiddetto «neo-proibizionista» che introduce interventi mirati a non caricare di ulteriori condanne chi è già stato condannato a subire soprusi e umiliazioni o ad essere oggetto di tratta, e provvede a colpire, in maniera progressiva, il cosiddetto cliente che, nei fatti, fa parte a pieno titolo della catena di sfruttamento. Questo modello legislativo, definito anche «nordico-svedese», è raccomandato nella recente risoluzione 2013/2103 (INI) del Parlamento europeo su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere, approvata il 26 febbraio 2014. Dal punto di vista statistico, in un recente studio pubblicato sul «Michigan Journaf of Intemational Law», si è evidenziato come la legge svedese abbia ridotto sensibilmente il fenomeno, con importanti mutamenti. In Svezia, infatti, nel 1995 si stimava un numero approssimativo di 3.000 prostitute, mentre nel 2008 si è scesi a circa 300 prostitute di strada e a 350 donne e uomini che esercitano la prostituzione attraverso annunci in rete. Per fare un raffronto comparativo, si stima che la Svezia abbia un decimo delle prostitute della Danimarca, a fronte di una popolazione quasi doppia. Inoltre, il numero di uomini che riferisce di aver comprato sesso scende dal 12,7 per cento del 1996 al 7,6 per cento del 2008. Il mutamento, oltre all'effetto deterrente che ovviamente si accompagna all'adozione di tale normativa, è anche di percezione del fenomeno, come evidenzia l'aumento percentuale degli uomini favorevoli alla punizione del cliente: dal 20 per cento del 1996 al 60 per cento nel 2008. È ragionevole ritenere che tale normativa possa rappresentare un modello da seguire. Il presente disegno di legge è composto da quattro articoli. All'articolo 1 (Depenalizzazione dell'attività di prostituzione) si prevede l'abrogazione dell'articolo 5 della cosiddetta «legge Merlin». All'articolo 2 (Divieto di acquisto di servizi sessuali) si introducono nel codice penale, con l'articolo 602-quinquies, il divieto di acquisto di servizi sessuali, in analogia con il modello cosiddetto svedese, nonché reati legati all'organizzazione e allo sfruttamento finalizzati ad agevolare, promuovere, favorire o partecipare all'acquisto dei servizi suddetti. Nell'articolo 2 si introduce inoltre nel codice penale l'articolo 602-sexies, che individua le circostanze aggravanti. All'articolo 3 si prevede la stipula di convenzioni con le comunità e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate in attività di contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione al fine di istituire percorsi di recupero sociale dei clienti. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Depenalizzazione dell'attività dì prostituzione) 1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogato. Art. 2. (Introduzione degli articoli 602-quinquies e 602-sexies del codice penale, in materia di divieto di acquisto di servizi sessuali) 1. Dopo l'articolo 602-quater del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 602-quinquies - (Divieto di acquisto di servizi sessuali). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque acquista servizi sessuali è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno: 1) chiunque acquista servizi sessuali da terze persone, diverse da chi si prostituisca, e in questo modo ottenga rapporti sessuali occasionali a pagamento; 2) chiunque, con qualsiasi mezzo o forma agevoli, promuova, favorisca o partecipi ad associazioni o organizzazioni nazionali ed estere le quali promuovano l'acquisto dei servizi suddetti; 3) chiunque induca una o più persone a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di acquistare servizi sessuali e ottenere rapporti sessuali a pagamento occasionali; 4) chiunque sfrutti o in qualsiasi modo favorisca l'acquisto dei servizi suddetti e l'ottenimento di rapporti sessuali occasionali a pagamento; 5) chiunque favorisca l'acquisto di servizi sessuali a pagamento o induca a acquistare e ottenere i medesimi personalmente, a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità . Quanto disposto dal presente articolo si applica anche se il pagamento è stato promesso o effettuato da terzi. La pena di cui al presente articolo può essere sostituita, su richiesta del condannato e per non più di una volta, dalla frequentazione di un corso di recupero sociale per un periodo non inferiore a tre mesi. In caso di esito positivo del percorso il giudice fissa un'udienza e dichiara estinto il reato; in caso di esito negativo, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva e il ripristino di quella sostituita. Art. 602-sexies- (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dall'articolo precedente la pena è aumentata da un terzo alla metà : 1) quando chi ceda le prestazioni consistenti in rapporti sessuali sia una persona in stato di infermità o minorazione psichica naturale o provocata; 2) quando il colpevole sia il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore, un affine in linea retta o un ascendente; 3) quando la persona che ceda le prestazioni consistenti in rapporti sessuali sia stata affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 4) quando il fatto sia commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 5) quando chi ceda le prestazioni consistenti in rapporti sessuali sia persona tossicodipendente; 6) quando vi sia pericolo che chi acquisti i servizi sessuali possa trasmettere attraverso i rapporti sessuali malattie sessualmente trasmissibili; 7) quando il fatto sia commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò derivi il pericolo che questi vi assistano». 2. Gli introiti derivanti dalle ammende comminate ai sensi del primo comma dell'articolo 602-quinquies del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono destinati al Fondo per le misure antitratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. Art. 3. (Convenzioni per l'istituzione di percorsi di recupero sociale) 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate in attività di contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione al fine di istituire percorsi di recupero sociale. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.